
Nuove norme per i rifiuti da costruzione e demolizione
Nella gestione dei rifiuti speciali, gli interventi normativi si orientano alla promozione della sostenibilità e, in linea con quanto previsto a livello europeo, con l’incremento di percorsi di economia circolare.
Il Decreto Inerti 2024 si inserisce in questo scenario per regolamentare la gestione dei residui provenienti dai cantieri edili denominati appunto rifiuti inerti. Questo nuovo provvedimento disciplina le operazioni da svolgere per le imprese che effettuano attività nel settore dell’edilizia in modo da garantire il tracciamento durante tutti i processi di trattamento dei rifiuti affinché questi vengano recuperati e riutilizzati.
Il comparto edile, infatti, annovera una produzione di scarti e residui decisamente ingente, soprattutto se paragonata alla filiera di altre attività produttive. Per chi opera nel settore della gestione dei rifiuti, quindi chi si occupa di recupero e smaltimento ma anche di trasporto dei rifiuti, questo settore può risultare impegnativo per la quantità e il volume dei residui prodotti.
In questo senso, il Decreto Inerti 2024 ha introdotto la cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti da costruzione e demolizione così come per altri rifiuti inerti di origine minerale presenti nel contesto edile.
È importante segnalare che questa normativa si intende unicamente per queste particolari tipologie di rifiuti e non, per esempio, per le terre e rocce da scavo, se non in precisi casi.
In questo approfondimento, esaminiamo il regolamento, le novità che introduce e cosa cambia per i produttori di rifiuti speciali del comparto rispetto al passato.
Il Decreto Inerti 2024: la normativa
Noto come Decreto Inerti 2024, questo provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2024 come Decreto Ministeriale 127/2024 ed è entrato in vigore a partire dal 26 settembre 2024.
Conosciuto anche con il nome di End of Waste inerti, la nuova regolamentazione abroga e sostituisce il precedente Decreto Ministeriale 152/2022, ampiamente criticato dagli operatori del settore per l’eccessivo rigore che ne limitava l’applicabilità.
Dall’entrata in vigore, per i produttori di rifiuti inerti è stato previsto un periodo di 180 giorni, terminato quindi il 25 marzo 2025, per presentare all’autorità competente un aggiornamento o un’istanza di aggiornamento della comunicazione riguardante la gestione dei residui.
Come anticipato, il Decreto Inerti cambia il trattamento dei rifiuti edili introducendo nuovi criteri per i produttori che anziché identificare percorsi di smaltimento, sono tenuti a prevedere operazioni di recupero dei materiali che vengono quindi definiti aggregati inerti.
Il decreto 127/2024 si compone in totale di nove articoli e tre allegati che ridefiniscono il trattamento di rifiuti inerti nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e della salute umana.
Gli adempimenti richiesti ai produttori di rifiuti edili
Nonostante le novità introdotte, nella gestione dei rifiuti speciali il riferimento resta il RENTRI, cioè il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti che, sostituendo il sistema precedente, permette una copertura sull’intero percorso degli scarti industriali, dalla produzione, al trasporto dei rifiuti, fino alle operazioni di recupero o smaltimento.
I produttori di rifiuti edili, secondo quanto previsto dal nuovo decreto, sono tenuti alla gestione dei rifiuti a partire dall’attribuzione del codice CER e dell’eventuale classe di pericolo, come consuetudine per i rifiuti speciali.
Uniformemente a quanto indicato per la gestione rifiuti in generale, vanno compilati i Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR) ai quali vanno aggiunte le dichiarazioni di conformità previste dalla modulistica che attestano la cassazione della qualifica di rifiuto.
Il provvedimento richiede inoltre che i produttori di inerti si debbano dotare di un sistema per garantire il rispetto dei criteri previsti e comprendere controllo di qualità e automonitoraggio.
I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto
La novità principale riguarda il fatto che, diversamente dal riferimento normativo precedente (il Decreto Ministeriale 152/2022 abrogato da quello attuale), i criteri introdotti per la cessazione della qualifica di rifiuto variano in base all’uso previsto degli aggregati recuperati.
Per promuovere la circolarità dei materiali e il loro riutilizzo, possono concorrere a questo percorso di valorizzazione i rifiuti inerti che derivano dalle attività di costruzione e demolizione non pericolosi descritti al capitolo 17 del Codice Europeo dei Rifiuti.
A questi possono essere aggiunti i rifiuti non pericolosi di origine minerale e i rifiuti abbandonati.
Secondo il Decreto Inerti 2024, le soglie di concentrazione di inquinanti sono diverse in virtù dell’applicazione finale di uno specifico aggregato. Rendendo questi valori più o meno stringenti a seconda degli usi, si specifica che i limiti della concentrazione di agenti nocivi è più basso in contesti in cui il prodotto riciclato potrebbe avere un impatto maggiore a livello ambientale e sulla salute umana.
Al contrario, invece, per usi quali la costruzione di sottofondo al manto stradale e ferroviario, in opere infrastrutturali o in costruzioni di piazzali civili e industriali, la concentrazione di inquinanti permessa è meno severa.
I criteri di conformità previsti riportano anche gli obblighi documentali richiesti ai produttori ai quali viene applicato il concetto di responsabilità estesa.
Gli allegati
Gli allegati al Decreto End of Waste inerti sono in totale tre e si compongono di queste specifiche.
L’allegato 1 all’articolo 3 del D.M. 127/2024 contiene:
- in Tabella 1, l’elenco dei rifiuti ammissibili con le descrizioni e i codici CER di riferimento;
- le verifiche per i rifiuti in ingresso;
- il processo di lavorazione minimo e il deposito presso il produttore;
- i requisiti di qualità con i parametri e i valori limite indicati in Tabella 2 e Tabella 3;
- in Tabella 4, le norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell’aggregato recuperato.
L’allegato 2 fa riferimento invece all’articolo 4 del decreto e specifica:
- alla Tabella 5, le norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato;
- i parametri per la produzione di Clinker alla Tabella 6.
L’ultimo allegato, il numero 3, completa l’articolo 5 con la Dichiarazione di Conformità (DDC) da unire all’aggregato inerte recuperato.
Cosa significa End of Waste?
Con il termine End of Waste, in italiano “cessazione della qualifica di rifiuto”, si indica il processo attraverso cui uno scarto non deve essere più gestito come un rifiuto ma può tornare ad essere valorizzato all’interno del ciclo produttivo come materia prima seconda.
Data l’ingente produzione di residui da parte del comparto edile, l’idea che questi possano acquisire nuovamente valore diventa una strategia utile al miglioramento dell’impatto ambientale dell’intero settore.
Una volta che un rifiuto cessa di essere tale, viene appunto qualificato come aggregato recuperato. Nel caso dei rifiuti inerti, il provvedimento che ne incentiva il recupero come abbiamo visto specifica i criteri perché questi materiali vengano impiegati nuovamente in un’ottica di sviluppo e crescita circolari.
Il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti diventa quindi possibile anche per i materiali inerti che provengono dalle attività di costruzione e demolizione. Per le imprese che effettuano le operazioni di recupero, ma anche per quelle che raccolgono o trasportano rifiuti, è fondamentale disporre da parte dei produttori della documentazione richiesta dalla normativa, in particolare dei moduli che attestano la conformità degli aggregati.
La gestione dei rifiuti edili per le imprese
Ecodep come gestore ambientale rimane sempre aggiornato con le variazioni che interessano l’impianto normativo e anche per le imprese attive nel settore edile, offre la consulenza necessaria per il trattamento dei rifiuti in conformità con le regolamentazioni in vigore.
Il servizio offerto lungo tutta la filiera dei rifiuti edili comprende anche l’assistenza nella gestione della documentazione necessaria ai produttori di rifiuti anche nel caso di End of Waste, quindi di quelli che perdendo la qualifica di rifiuti divengono aggregati recuperati.
Per conoscere le modalità con cui possiamo assistere la tua azienda nella gestione dei rifiuti speciali da costruzione e demolizione, contattaci.
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