Codici CER e Codici EER per lo Smaltimento dei rifiuti
Supportiamo la tua azienda nella corretta identificazione dei codici CER da attribuire ai rifiuti per la gestione e lo smaltimento
Codici CER per i rifiuti
I Codici CER, o codici EER, sono dei codici che identificano in maniera univoca e comune a tutti i paesi dell’Unione Europea ogni rifiuto, in base al processo produttivo da cui è generato.
Ogni impresa è, per legge, responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, sia riguardanti gli uffici che le lavorazioni industriali.
Per questo conoscere i codici CER dei rifiuti prodotti è fondamentale, sia per evitare sanzioni che per salvaguardare l’ambiente e le persone.
Codici CER per i rifiuti
I Codici CER, o codici EER, sono dei codici che identificano in maniera univoca e comune a tutti i paesi dell’Unione Europea ogni rifiuto, in base al processo produttivo da cui è generato.
Ogni impresa è, per legge, responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, sia riguardanti gli uffici che le lavorazioni industriali.
Per questo conoscere i codici CER dei rifiuti prodotti è fondamentale, sia per evitare sanzioni che per salvaguardare l’ambiente e le persone.

Cosa significa codice CER?
Ad esempio il codice CER 150110 identifica gli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
I codici CER contrassegnati con un asterisco (*) si riferiscono a rifiuti classificati come rifiuti pericolosi.
Quale è la differenza tra codice CER e codice EER?
Per chi deve utilizzare i codici non esistono sostanziali differenze e l'utilizzo della dicitura “codice CER” o “Codice EER” è in ogni caso corretto.
È importante assicurarsi di utilizzare un elenco di Codici CER il più possibile aggiornato per non riportare nei documenti descrizioni errate e rischiare sanzioni.
Codici CER. Identifica i tuoi rifiuti e gestiscili secondo le normative.
La tua azienda produce rifiuti pericolosi o non pericolosi? Per legge ogni rifiuto deve essere identificato dal codice corretto e di conseguenza gestito e smaltito secondo quanto previsto dalle normative europee. Le aziende che attribuiscono il codice CER errato ai propri prodotti sono sanzionabili.
CER 150110 - Smaltimento rifiuti da imballaggi contaminati
Smaltimento rifiuti speciali: imballaggi contaminati da sostanze pericolose
Gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose, identificati con il codice CER 150110*, vengono prodotti nel comparto industriale, artigianale e agricolo come residuo di produzione o lavorazione.
Per lo smaltimento di questi rifiuti pericolosi occorre prestare attenzione. Un’errata attribuzione del codice o un’errata gestione del rifiuto espongono il produttore a pesanti sanzioni, fino ad arrivare a provvedimenti penali.
Le sostanze inquinanti contenute nei rifiuti identificati dal codice CER 150110*, se non correttamente gestite, possono danneggiare l’ambiente e mettere a rischio la salute.

Smaltimento CER 150110: perché affidarti a Ecodep
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Gestione a 360°
Codice CER rifiuti pericolosi
Tra i rifiuti speciali alcuni vengono indicati come pericolosi perché possiedono determinate caratteristiche di pericolosità per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Per questa ragione devono essere trattati con particolare attenzione.
Per rifiuti speciali si intendono tutti quelli che provengono dal settore agricolo, produttivo, artigianale o dei servizi. Questi devono essere smaltiti e conferiti agli appositi centri di raccolta in modo diverso rispetto ai rifiuti urbani, trattati con la raccolta differenziata.
L’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) – anche conosciuto come Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) – raccoglie e suddivide tutti gli scarti generati dalle varie attività produttive o domestiche.
Questo documento, come suggerisce il nome, fa riferimento ad una normativa dell’Unione Europea che disciplina il trattamento dei rifiuti, omologando le procedure in tutti i paesi che ne fanno parte.
Perché le aziende devono essere a conoscenza dei codici CER da attribuire ai rifiuti?
La normativa interviene sia su di un piano comunitario (Direttiva 2008/98/CE modificata dal Regolamento 2017/997/UE e dal Regolamento 2014/1357/UE) che con decreti nazionali (d. lgs. 152/2006 modificato dal d. lgs. 116/2020). Le regolamentazioni in vigore determinano i criteri e le modalità secondo le quali devono essere catalogati i rifiuti speciali e i rifiuti urbani.
In buona sostanza il Catalogo Europeo dei Rifiuti è una lista che assegna a ciascun rifiuto un codice di attribuzione univoco, una sorta di “passaporto” che identifica un rifiuto e di conseguenza ne regola l’iter di raccolta, recupero e smaltimento. L’attribuzione dei codici CER (o codice EER che dir si voglia) è un momento fondamentale nella gestione della filiera dei rifiuti, perché determina gli step successivi.
L’Elenco Europeo dei Rifiuti è un documento che riporta un inventario in cui la descrizione di un rifiuto è corredata da un codice composto da tre coppie di numeri che identificano nell’ordine:
- l’attività che ha generato il rifiuto
- il processo specifico che l’ha prodotto
- il rifiuto stesso
In aggiunta alla sequenza numerica di sei cifre, il codice CER di un rifiuto può riportare dopo l’ultima cifra un asterisco, con il quale si segnala la pericolosità di un rifiuto.
All’interno della lista riportata dal Catalogo Europeo dei Rifiuti non compaiono solo gli scarti che un’attività produttiva può generare, ma vengono catalogati anche tutti i tipi imballaggi, compresi i contenitori che sono stati a contatto con sostanze pericolose e che, di conseguenza, necessitano di essere trattati in modo da non arrecare danno all’ambiente.
Un produttore di rifiuti speciali è legalmente responsabile del loro corretto smaltimento e gli imballaggi contaminati non fanno eccezione. Al contrario, in virtù del fatto che sono contraddistinti dal codice CER 150110* quindi da un codice che ne attesta la pericolosità, vanno recuperati con operazioni dedicate, se necessario anche in regime ADR.
Vuoi individuare il corretto codice CER da attribuire ai tuoi rifiuti?
Recupero imballaggi pericolosi
All’interno dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, il capitolo 15 identifica tutti i rifiuti di imballaggio.
Questi vengono descritti e suddivisi dalle due successive coppie numeriche che li organizzano anche in base al materiale di cui sono fatti.
Possono essere di carta e cartone, imballaggi di plastica, in legno, metallici, in materiali misti, in vetro o in materia tessile e, nel caso in cui siano stati contaminati da sostanze pericolose, vengono identificati esclusivamente dai codici CER 150110* oppure 150111*.
Il codice CER 150110* viene assegnato agli “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”, mentre il codice CER 150111* classifica gli “imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti”.
Le attività di recupero di imballaggi pericolosi sono tra le operazioni che alcuni partner di servizi ambientali offrono nel trattamento dei rifiuti.
Solo chi dispone di autorizzazioni e certificazioni ad hoc può offrire il servizio, assicurando al produttore dei rifiuti il rispetto delle disposizioni ambientali in vigore.
Per un’industria o un’azienda che impiega nelle sue lavorazioni prodotti pericolosi, è fondamentale procedere alle corrette operazioni per stoccare e smaltire gli imballaggi in cui questi sono stati contenuti sia per adempiere agli obblighi di legge e quindi non incorrere in pesanti sanzioni, sia per salvaguardare e tutelare l’ambiente.
I contenitori in questione possono essere di tipo plastico o metallico, e possono avere diverse misure e capacità. La loro classificazione e il successivo smaltimento nell’impianto dedicato viene fatta in base alla sostanza con la quale sono stati a contatto e al materiale in cui sono realizzati.
Questo tipo di recipienti a prescindere dal volume, quindi partendo dai flaconi per arrivare fino anche alle cisterne, non possono in alcun modo essere trattati per eliminarne i residui eludendo la filiera che ne organizza lo smaltimento, perché qualora questi venissero a contatto con il suolo o con la rete fognaria contribuirebbero ad inquinarla.



Il recupero degli imballaggi pericolosi è un processo che deve seguire l’iter previsto dalla normativa e coinvolgere personale specializzato e di certificata professionalità, perché per recuperare questi materiali in maniera corretta è imprescindibile disporre degli impianti e dei mezzi deputati al loro trattamento.
Per l’attribuzione del corretto codice CER a questo tipo di imballaggi può essere necessaria l’analisi chimica dei residui contenuti, in questo modo la gestione della filiera di recupero e smaltimento sarà conforme alle disposizioni in vigore e garantirà al produttore l’adempimento e il rispetto delle normative previste.
Va ricordato che, come segnalato all’interno dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, possono considerarsi imballaggi pericolosi anche quei contenitori che nello specifico non hanno raccolto sostanze chimiche tossiche o inquinanti, ma ne sono stati contaminati e perciò avranno bisogno di essere trattati in modo analogo agli imballaggi pericolosi propriamente detti.
Impianto di smaltimento rifiuti speciali pericolosi
Gestire e smaltire rifiuti speciali, che siano pericolosi o non pericolosi, come spiegato in precedenza, prevede prima di tutto l’attribuzione del corretto codice CER di identificazione del rifiuto.
Per un produttore di rifiuti speciali, quindi per una qualsiasi attività produttiva industriale, agricola, artigianale, del settore medico-veterinario, ma anche del comparto horeca, cioè del settore ristorazione e ospitalità, commerciale o di servizi, individuare l’esatta tipologia di rifiuto equivale già a svolgere in modo appropriato il primo step della filiera di gestione dei rifiuti.
Trasporto, stoccaggio e smaltimento sono i momenti successivi.
Nel caso di un rifiuto speciale pericoloso le modalità di gestione sono diverse proprio in base alle sostanze pericolose coinvolte.
Per quanto riguarda il deposito temporaneo o ancora per le soglie di stoccaggio, per esempio, queste differiscono proprio in virtù del fatto che si tratti di rifiuti speciali con codice CER e asterisco, e quindi pericolosi, o meno.
Il volume di rifiuti che può essere stoccato, infatti, è notevolmente minore nel caso di rifiuti speciali pericolosi rispetto a quelli non pericolosi.
Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio contaminati da lavorazione industriale con sostanze pericolose, a questi viene assegnato il codice CER 150110* o il codice CER 150111* come specificato sopra. Queste tipologie di rifiuti devono essere conferite presso un centro che disponga dell’impianto di smaltimento adatto.
Ecodep offre un servizio di gestione dei rifiuti speciali che nel caso di imballaggi pericolosi CER 150110* contempla lo smaltimento presso un impianto dedicato che permette il recupero di contenitori contaminati da sostanze pericolose sia per gli imballaggi metallici che per quelli in plastica.



L’impianto Ecodep di smaltimento imballaggi pericolosi è articolato con una linea per il trattamento degli imballaggi metallici in cui sono stati contenuti oli, resine, inchiostri, vernici e quant’altro e con una seconda linea riservata al trattamento degli imballaggi in plastica nei quali erano presenti sostanze chimiche o tossiche pericolose.
Il recupero degli imballaggi metallici viene eseguito con operazioni che procedono frantumando e bonificando i contenitori di metallo nella linea di trattamento dedicata dell’impianto. Fusti, taniche, cisterne o secchi in metallo che hanno ospitato vernici o sostanze liquide o solide infiammabili, tossiche o comunque pericolose, diventano quindi materia prima per l’industria.
Dal momento che questi rifiuti al termine del trattamento sono adatti alla fusione, possono essere conferiti alle acciaierie dove possono essere usati per produrre nuovi materiali, per esempio tondino per l’edilizia.
Per poter recuperare gli imballi metallici pericolosi perché contaminati è imprescindibile disporre di un impianto di smaltimento dedicato, perché la bonifica di questi rifiuti assicuri di non disperdere nell’ambiente sostanze che ne possono alterare o danneggiare l’ecosistema.
Gli imballaggi in fibre e materie plastiche, invece, sono trattati con una linea dedicata che li sottopone a una lavorazione diversa. Questo tipo di imballi infatti affronta un trattamento meccanico e a lavaggio spinto con il quale è possibile eliminare residui e impurità.
L’impianto dedicato al trattamento degli imballi in plastica presente nel centro di smaltimento Ecodep è dotato di un sistema di separazione della plastica: in base al peso specifico, infatti, gli scarti in plastica poliolefinica come polietilene (PE) e polipropilene (PP) vengono separati da quelli in plastica non poliolefinica.
Le lavorazioni di recupero della plastica gestite attraverso questo tipo di impianto consentono di introdurre nuovamente le materie plastiche ottenute al termine del trattamento in settori industriali come quelli di estrusione e stampaggio.
L’impianto Ecodep permette quindi di gestire e smaltire i rifiuti pericolosi da imballi contaminati, recuperandoli. Le materie plastiche e metalliche di cui sono composti vengono trattate per poi essere reintrodotte nel ciclo produttivo.
Per un’azienda o un’industria che vuole mantenere l’impegno europeo del Circular e Green Economy action plan, scegliere un partner come Ecodep significa dare valore ad un’economia di recupero e totale riuso, quindi appunto circolare e verde.
Disporre di un impianto per il trattamento dei rifiuti speciali pericolosi con codice CER 150110* e perciò poter gestire e smaltire gli imballaggi pericolosi decontaminandoli, sanandoli e reimmettendoli all’interno del ciclo produttivo permette di dare valore a scarti e rifiuti che in questo modo possono essere recuperati come materie prime seconde.
L’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti industriali.
Elenco Europeo dei Rifiuti EER 150110*
Abbiamo visto che la gestione dei rifiuti prevede come prima cosa che questi vengano identificati.
Identificare un rifiuto significa assegnargli il codice CER o EER corrispondente.
Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) detto anche Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) come abbiamo detto in precedenza è una lista completa di tutti gli scarti e i rifiuti che possono essere generati dalle attività produttive.
Si tratta di un documento nel quale sono censiti i rifiuti in base all’attività che li ha prodotti, al processo con il quale sono stati generati e alla tipologia del rifiuto speciale stesso.
Nella raccolta dei rifiuti speciali è importante iniziare assegnando ad un rifiuto il codice CER di pertinenza. Per farlo in alcuni casi può essere necessario fare un’analisi chimica di un campione rappresentativo per determinare esattamente di che tipo di rifiuto si tratti e quindi individuare correttamente il codice che lo identifica.
Attribuire il codice CER o codice EER esatto equivale a riconoscere i rifiuti e quindi a disporre le modalità di raccolta e smaltimento previste dalle normative in vigore. L’Elenco Europeo dei Rifiuti offre una categorizzazione dei rifiuti molto dettagliata, per questo per l’individuazione del codice EER è opportuno procedere anche con la consulenza di professionisti del settore, che possono indicare ad un’attività le modalità per identificare precisamente lo scarto.
La lista riportata all’interno del Catalogo, che in quanto europeo è condiviso da tutti i paesi dell’Unione, annovera anche gli imballaggi impiegati nelle attività produttive e nello specifico “gli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”, così come citato nella descrizione della voce corrispondente al codice CER 150110*.
Questo tipo di contenitori, di materiale plastico o metallico devono essere smaltiti in modo da bonificarne la contaminazione così da poterli reimmettere nel ciclo produttivo come materie prime per settori specifici, impedendone la dispersione nell’ambiente.
Per un’impresa, un’industria o un’azienda, trattare i rifiuti e nello specifico quelli con codice EER 150110* (come già detto analogo al codice CER 150110*) quindi rifiuti speciali contraddistinti in più dal fattore di pericolosità, nel modo indicato in ottemperanza alle leggi è la garanzia di procedere correttamente al loro smaltimento, evitando pesanti sanzioni e pene pecuniarie oltre che possibili ripercussioni penali.
I rifiuti pericolosi non sono necessariamente prodotti pericolosi per l’uomo o per l’ambiente, ma sono scarti che non possono essere dispersi o smaltiti come gli altri per il fatto che sono stati a contatto con sostanze inquinanti.
L’iter di smaltimento di questo tipo di imballaggi impone che vengano trattati per eliminarne i residui prima di essere nuovamente impiegati. Dal deposito temporaneo all’interno dell’azienda stessa, al trasporto, allo stoccaggio e in ultimo allo smaltimento per il recupero alcuni di questi rifiuti di imballaggi possono necessitare un trasporto in regime ADR, quindi con norme di trasporto specifiche in virtù del fatto che si tratta di rifiuti speciali pericolosi.
Ma cosa intende l’Elenco Europeo con il codice EER 150110*?
Rientrano nella descrizione di imballaggi contaminati tutti i contenitori in plastica o metallo che hanno contenuto o che sono stati a contatto con sostanze solide o liquide tossiche, pericolose, infiammabili o chimiche.
La descrizione fornita dall’Elenco Europeo dei Rifiuti per il codice EER 150110* non specifica la tipologia degli imballi o dei contenitori, piuttosto ne descrive le caratteristiche per il fatto che sono stati contaminati dalle sostanze che hanno contenuto.
Nello specifico, queste sostanze possono essere:
- sostanze chimiche corrosive (allo stato solido o liquido);
- sostanze chimiche infiammabili (allo stato solido o liquido);
- sostanze tossiche per l’uomo o l’ambiente;
- solventi, oli, vernici o lubrificanti;
- comburenti o sostanze che combinate con altre possono favorirne la combustione;
- materie o sostanze autoreattive.
Questo tipo di prodotti deve riportare un’identificazione, ma per gestire gli imballi di questi contaminanti è necessario disporre di un’analisi chimica specifica per individuare il corretto iter di gestione e smaltimento.
Le analisi infatti possono dimostrare se i residui presenti negli imballi superino o meno le concentrazioni limite e quindi determinare con precisione il codice CER di riferimento per l’imballaggio in questione.
La tua azienda tratta rifiuti CER 150110 e desideri avere maggiori informazioni?
Elenco dei settori interessati dallo smaltimento degli imballaggi contaminati da sostanze pericolose
Sono moltissime le attività che possono ricorrere nel loro ciclo produttivo a sostanze pericolose, conseguentemente tutte sono coinvolte nello smaltimento degli imballaggi che le hanno contenute.
Gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose devono essere correttamente identificati da analisi chimiche su campioni rappresentativi che consentano la successiva classificazione del rifiuto.
Con il codice CER 150110* si intendono i rifiuti speciali pericolosi che vengono definiti dal Catalogo come imballaggi che hanno contenuto e che quindi possono contenere residui o che sono stati contaminati da sostanze pericolose.
L’asterisco nel codice indica la pericolosità del rifiuto e quindi la necessità di essere smaltito in modo conforme per non danneggiare o inquinare l’ambiente.
Le attività che devono adoperarsi per lo smaltimento di questo tipo di rifiuti sono le più diverse e, dal momento che in quanto produttrici del rifiuto ne hanno la responsabilità legale, devono provvedere ad intervenire con un partner di gestione ambientale competente, professionale e capace.
Questo tipo di imballaggi, quelli appunto contenenti residui di sostanze contaminate, possono provenire da diversi comparti del settore produttivo:
- nel settore agricolo tutte le attività che si dedicano alla produzione agricola e animale o a quelle attività di trasformazione dei prodotti agricoli;
- nel settore industriale quelle attività produttive nell’ambito della trasformazione dei prodotti, negli stabilimenti meccanici e metalmeccanici in cui possono essere impiegati oli, lubrificanti o vernici, nel campo della componentistica, nell’industria automobilistica o in quella chimica e farmaceutica;
- nel settore della manifattura e dell’artigianato tutte quelle attività in cui le materie prime vengono trattate con prodotti chimici, vernici o simili;
- nel settore sanitario così come in quello dei servizi tutte quelle realtà nelle quali per l’igiene e il mantenimento della salubrità di spazi e locali vengono impiegati prodotti con componenti pericolose.
Questo elenco non si deve considerare esaustivo, perché qualunque tipo di attività può impiegare anche in modo estemporaneo prodotti pericolosi e perciò doverne disporre lo smaltimento degli imballi in modo congruo.
È importante per questa ragione consultare il proprio partner per i servizi ambientali e richiedere una consulenza così da non incorrere in sanzioni per il mancato adempimento delle disposizioni in vigore.
Elenco dei codici CER
Per quanto riguarda la giurisprudenza, le leggi e le normative che regolano il trattamento dei rifiuti speciali sono disposizioni comunitarie che tutti i paesi dell’Unione Europea devono adottare e che vengono corredate da regolamentazioni nazionali.
La classificazione dei rifiuti operata dall’Elenco Europeo dei Rifiuti (o Catalogo Europeo dei Rifiuti) distingue gli scarti per tipologia di rifiuto, assegnando a ciascuno un codice EER (o codice CER) che lo identifica e ne regola la gestione.
I rifiuti speciali, cioè i rifiuti derivanti dalle attività produttive possono avere caratteristiche di pericolo, riportate come detto da un asterisco apposto dopo l’ultima coppia di cifre che lo identifica.
Il Decreto legislativo n. 152/2006 (documento modificato in tempi recenti dal Decreto legislativo n. 116/2020) è il riferimento di legge che riguarda le “Norme in materia ambientale” e nella Parte Quarta è dedicato alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.
A livello europeo, invece, la Direttiva 2008/98/CE (successivamente modificata dal Regolamento 2014/1357/UE della Commissione Europea e dal Regolamento 2017/997/UE del Consiglio Europeo) è il documento di riferimento per la classificazione dei rifiuti.
Per completezza, va citata un’altra disposizione comunitaria: si tratta della Decisione 2000/532/CE della Commissione Europea, un documento a sua volta modificato dalla Decisione 2001/118/CE e dalla Decisione 2014/955/UE sempre ad opera della Commissione Europea.
I riferimenti alla giurisprudenza sono prova di quanto sia articolata e regolata da molteplici disposizioni la gestione dei rifiuti speciali nella quale si determina la filiera per lo smaltimento non solo dei rifiuti solidi, ma delle acque reflue e dei fanghi prodotti dalle attività industriali che vanno trattati con impianti dedicati.
Queste normative disciplinano il trattamento degli scarti per tutelare l’ambiente ed assicurare il riciclo e quindi la reimmissione dei rifiuti all’interno del ciclo produttivo. L’azienda produttrice di rifiuti è responsabile del loro smaltimento e per questo è tenuta a gestirli nel rispetto delle normative previste.
Anche i rifiuti non pericolosi sono rifiuti speciali e per questo non possono essere conferiti nei cassonetti di rifiuti della raccolta differenziata, ma devono essere trattati in modo dedicato.
Gli imballaggi contaminati da sostanze quali per esempio pitture, vernici, smalti o da solventi, oli e lubrificanti sono da considerarsi scarti e quindi rifiuti prodotti dal trattamento e dalla lavorazione industriale e analogamente ad altri rifiuti derivanti dalle attività industriali vanno identificati per una corretta attribuzione dei codici CER.
Nei 20 capitoli nei quali è ripartito il Catalogo Europeo dei Rifiuti vengono censite le attività che producono gli scarti e queste vanno dalle attività estrattive (capitolo 01), ai rifiuti prodotti dall’agricoltura (capitolo 02), ai residui delle lavorazioni di diverse materie prime e materiali (capitoli 03, 04, 05, 06, 07) fino a contemplare nello specifico quelli ottenuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti, adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa (capitolo 08).
Ancora nell’elenco sono riportati gli scarti dell’industria fotografica (capitolo 09), i residui provenienti da processi termici (capitolo 10), i rifiuti delle lavorazione di metalli e plastica (capitoli 11 e 12), oli esausti (capitolo 13), solventi e simili (capitolo 14), rifiuti di imballaggio (capitolo 15), rifiuti del comparto dell’edilizia (capitolo 17), rifiuti del settore sanitario (capitolo 18), rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito (capitolo 19), scarti assimilabili ai rifiuti urbani (capitolo 20) e rifiuti non censiti specificamente da una categoria precedente (capitolo 16).
Per un’azienda che vuole assicurarsi una gestione dei rifiuti corretta ed esente da sanzioni può essere necessaria la consulenza di specialisti e professionisti del settore ambientale, che a seconda della tipologia dell’attività in questione possono aiutare nell’attribuzione dei codici CER di pertinenza dei singoli rifiuti o richiedere le analisi chimiche per determinarli con esattezza.
La gestione dei rifiuti speciali e il loro conferimento presso i centri di raccolta nei quali possono essere recuperati grazie agli impianti di trattamento dedicati è una materia complessa che però inizia dalla classificazione dei rifiuti.
Nel momento in cui l’attribuzione del codice CER di un rifiuto viene fatta seguendo le direttive e gli aggiornamenti normativi, i cui criteri sono riportati nelle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), per un’azienda la gestione ambientale si risolve con la sicurezza di rispettare le norme ed evitare inutili e pesanti sanzioni.
01 - Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
010307 | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi Rifiuto pericoloso |
010308 | polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
010310 | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 Rifiuto pericoloso |
0104 | rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
010412 | sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 |
010505 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli Rifiuto pericoloso |
02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
0201 | rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pescai |
020199 | rifiuti non specificati altrimenti |
0202 | rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale |
020204 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
0203 | rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe', te' e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e ferment. di melassa |
020305 | fanghi da trattamento in loco degli effluentii |
020403 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
020502 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
020603 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
0207 | rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffe', te' e cacao) |
020705 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
03 - Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
030202 | prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati Rifiuto pericoloso |
030203 | prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici Rifiuto pericoloso |
030204 | prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici Rifiuto pericoloso |
030205 | altri prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
030299 | prodotti per trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti |
04 - Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
040210 | materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) |
05 - Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
050104 | fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione Rifiuto pericoloso |
050199 | rifiuti non specificati altrimenti |
050799 | rifiuti non specificati altrimenti |
06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici
0601 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di acidi |
060101 | acido solforico ed acido solforoso Rifiuto pericoloso |
060199 | rifiuti rifiuti non specificati altrimenti |
0602 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di basi |
0603 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici |
0605 | fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
060502 | fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
0606 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione |
060699 | rifiuti non specificati altrimenti |
0607 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni |
0608 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del silicio e dei suoi derivati |
060899 | rifiuti non specificati altrimenti |
0609 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo |
060902 | scorie fosforose |
060903 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
060999 | rifiuti non specificati altrimenti |
0610 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti |
061099 | rifiuti non specificati altrimenti |
0611 | rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e opacificanti |
07 - Rifiuti dei processi chimici organici
0701 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici organici di base |
070101 | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070103 | csolventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070104 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070199 | rifiuti non specificati altrimenti |
070201 | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070203 | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070204 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070217 | rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 |
070301 | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070303 | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070304 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070401 | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070403 | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso Rifiuto pericoloso |
070404 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070409 | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati Rifiuto pericoloso |
0705 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti farmaceutici |
070501 | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070503 | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070504 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070509 | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati Rifiuto pericoloso |
070601 | fsoluzioni acquose di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070603 | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070604 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070611 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
070612 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 |
0707 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti |
070701 | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070703 | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070704 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri Rifiuto pericoloso |
070707 | fondi e residui di reazione, alogenati Rifiuto pericoloso |
070708 | altri fondi e residui di reazione Rifiuto pericoloso |
070709 | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati Rifiuto pericoloso |
08 - Rifiuti della p.f.f.u di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
0802 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) |
0803 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di inchiostri per stampa |
080319 | oli dispersi Rifiuto pericoloso |
0804 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) |
09 - Rifiuti dell'industria fotografica
090105 | soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio Rifiuto pericoloso |
090107 | carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento |
090108 | carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento |
10 - Rifiuti provenienti da processi termici
1001 | rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) Rifiuto pericoloso |
100101 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) |
100115 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14 |
100211 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
100316 | schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 |
100318 | rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 |
100319 | polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
100320 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 |
100321 | altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
100322 | altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 |
100404 | polveri dei gas di combustione Rifiuto pericoloso |
100410 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 |
100503 | polveri dei gas di combustione Rifiuto pericoloso |
100603 | polveri dei gas di combustione Rifiuto pericoloso |
100804 | polveri e particolato |
100810 | scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose Rifiuto pericoloso |
100812 | rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi Rifiuto pericoloso |
100813 | rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 |
100815 | polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
100816 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 1 |
100817 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
100818 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 |
100910 | polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui alla voce 10 09 09 |
101009 | polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
101010 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 |
101105 | polveri e particolato |
101110 | residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 |
101116 | rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 |
101117 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
101118 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 |
101119 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
101120 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 |
101201 | residui di miscela non sottoposti a trattamento termico |
101301 | residui di miscela non sottoposti a trattamento termico |
101306 | polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) |
191211 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolosei Rifiuto pericoloso |
191212 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 |
191301 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
191302 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 |
191303 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
11 - Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
1101 | rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) |
110111 | soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
110112 | soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11 |
110202 | fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) Rifiuto pericoloso |
110205 | rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
110206 | rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 |
12 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
120103 | limatura e trucioli di metalli non ferrosi |
1203 | rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11) |
13 - Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
1303 | oli isolanti e oli termoconduttori usati |
130301 | oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti pcb Rifiuto pericoloso |
130306 | oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 Rifiuto pericoloso |
130307 | oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati Rifiuto pericoloso |
130308 | oli sintetici isolanti e oli termoconduttori Rifiuto pericoloso |
130309 | oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili Rifiuto pericoloso |
130310 | altri oli isolanti e oli termoconduttori Rifiuto pericoloso |
130801 | fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione Rifiuto pericoloso |
15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 | rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) |
150111 | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti Rifiuto pericoloso |
17 - Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
17 | rifiuti dalle attivita' di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati |
18 - Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate
18 | rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) |
180103 | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni Rifiuto pericoloso |
180104 | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) |
1802 | rifiuti legati alle attivita' di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali |
180202 | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni Rifiuto pericoloso |
19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito
190110 | carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi Rifiuto pericoloso |
190501 | parte di rifiuti urbani e simili non compostata |
190502 | parte di rifiuti animali e vegetali non compostata |
1906 | rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti |
190811 | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
190812 | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 |
190813 | fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali Rifiuto pericoloso |
190110 | carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento di fumi |
190814 | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 |
191003 | fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
191004 | fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03 |
191104 | rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi Rifiuto pericoloso |
191105 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
191106 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 |
1912 | rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti |
191211 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolosei Rifiuto pericoloso |
191212 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 |
191301 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
191302 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 |
191303 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose Rifiuto pericoloso |
20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
2001 | frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) |
200128 | vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 |
2002 | rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) |
200306 | rifiuti della pulizia delle fognatur |
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