FIR: come compilare il formulario identificazione rifiuti

FIR: come compilare il formulario identificazione rifiuti

Il FIR nella filiera della gestione dei rifiuti

Per lo smaltimento dei rifiuti industriali, quindi sia rifiuti speciali pericolosi che non pericolosi, l’iter inizia presso l’attività produttrice del rifiuto e si conclude nel centro di recupero o smaltimento dello stesso.

La parte che concerne il trasporto dei rifiuti speciali da una destinazione all’altra necessita comunque di garantire la tracciabilità e per questa ragione è accompagnata da un documento, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) che contiene tutte le informazioni che li riguardano.

Come previsto dal quadro normativo di riferimento, che annovera disposizioni comunitarie, nazionali e, in qualche caso, regionali, lo smaltimento dei rifiuti industriali deve essere gestito da professionisti del settore regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e in possesso delle certificazioni richieste, anche nel caso del trasporto.

Il FIR va inteso come documento di accompagnamento al trasporto dei rifiuti speciali e conseguentemente deve essere emesso dal produttore dei rifiuti, o nel caso in cui questi sia impossibilitato a farlo, l’emissione del formulario rifiuti può essere demandata al detentore o al trasportatore nel caso si tratti di due figure differenti.
In ottemperanza a quanto prescritto dalla legge (art. 5 D. Lgs. n. 59/2023) gli operatori coinvolti nelle fasi del trasporto provvedono alla sottoscrizione, all’integrazione e alla compilazione delle parti del formulario rifiuti di loro competenza.

Va ricordato che il Formulario Identificazione Rifiuti non va confuso con il Registro di carico e scarico, che non interessa direttamente la fase di trasporto, ma la gestione dei rifiuti a partire dal momento nel quale vengono prodotti.

La fase di trasporto, perché il FIR

Il formulario rifiuti è un documento che sostituisce tutta la documentazione prevista per il trasporto. Per quanto riguarda la documentazione di trasporto relativa alle merci pericolose, che è regolata dalla normativa ADR, il formulario può sostituirla qualora tutte le informazioni che riguardano il trasporto della merce pericolosa da trasportare siano riportate nelle annotazioni del FIR.

Di fatto il FIR contiene le informazioni relative ai rifiuti che accompagna: le caratteristiche, l’origine, la tipologia, la quantità, il codice CER (o codice EER) attribuito al rifiuto e l’eventuale classe di pericolo.
In aggiunta a queste informazioni il documento di accompagnamento riporta i dati identificativi di produttore, detentore, trasportatore e destinatario del rifiuto, per quest’ultimo in più sono presenti i dettagli che riguardano l’impianto di destinazione.

Ancora, il formulario rifiuti contiene i dati del mezzo di trasporto che opera il transito, le specifiche sulla modalità di trasporto impiegata, data e percorso.

Il formulario è composto da 4 copie a ricalco e deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore e controfirmato dal trasportatore.

La normativa dispone inoltre che le copie vengano conservate per un periodo di tre anni dalle figure interessate nella fase di trasporto:

  • una copia deve rimanere presso il produttore (o il detentore);
  • due copie, sempre controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, spettano al trasportatore che è tenuto a trasmetterne una al detentore;
  • la quarta copia è acquisita dal destinatario.

Il trasporto dei rifiuti speciali è regolato in maniera da garantire trasparenza e tracciabilità nella gestione dei rifiuti.

Il FIR rifiuti è un tassello importante all’interno della filiera perché certifica una fase che coinvolge più figure.

Il FIR necessita inoltre di essere vidimato dalla Camera di commercio di competenza, in alcuni casi è possibile farlo anche in modo virtuale previa iscrizione ai portali telematici delle Camere di commercio.

Ciò significa che difformità o errori in riferimento alla compilazione del formulario, dalla descrizione dei rifiuti, all’attribuzione del codice, sono imputabili al produttore o al detentore. È altrettanto evidente che ogni operatore della filiera è da ritenersi responsabile per le informazioni inserite nella propria parte di competenza.

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FIR e RENTRI, le novità

Con l’introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) prevista dal D. Lgs. n. 116/2020, il passaggio alla digitalizzazione della filiera di gestione dei rifiuti è pressoché ultimato.
Il cosiddetto Decreto RENTRI (D. Lgs. n. 59/2023) regola il funzionamento della nuova piattaforma, specifica chi è tenuto all’iscrizione e in che tempi e offre la modulistica necessaria con le indicazioni sulla compilazione.

Seppur con una fase di adattamento prevista per consentire di uniformarsi all’utilizzo della nuova piattaforma in tempi prescritti, la novità introdotta con il Registro Elettronico è quella di rendere i dati relativi alla gestione dei rifiuti accessibili in tempo reale a tutti gli attori della filiera e agli organi di controllo.

Al momento, considerando appunto le tempistiche che organizzano l’iscrizione al registro, è possibile disporre del FIR in due formati: cartaceo e digitale.

Il formulario rifiuti cartaceo, i cui modelli sono generati conformemente a quanto previsto dal RENTRI, è destinato ai produttori di rifiuti che non sono ancora iscritti al Registro Elettronico.

La versione cartacea, stampata su fogli A4, è identificata da un codice univoco e dal contrassegno di vidimazione digitale delle Camere di commercio.

La trasmissione delle copie cartacee del FIR da parte del trasportatore è prevista in diverse modalità:

  • a mezzo consegna diretta;
  • tramite posta elettronica certificata (PEC);
  • mediante servizi specifici messi a disposizione dal Registro Elettronico e regolati da specifiche procedure operative.

La versione digitale del FIR introdotta dal RENTRI è un documento informatico utilizzabile unicamente per i soggetti iscritti al nuovo registro che viene compilato e aggiornato nelle diverse fasi del trasporto tramite i sistemi gestionali adottati dagli operatori.

La sottoscrizione avviene per via elettronica avvalendosi di strumenti conformi a quanto previsto dalla normativa.

Nonostante il formato digitale, il FIR va comunque stampato per rendere più agevoli i controlli durante il trasporto.

La trasmissione del formulario digitale nel momento in cui viene controfirmato e datato avviene attraverso la piattaforma e grazie ad essa è accessibile ai soggetti che hanno preso parte alla movimentazione consentendo loro di adempiere a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti e il Testo Unico Ambientale

Le istruzioni e le specifiche che riguardano il FIR sono contenute all’interno del decreto noto come Testo Unico Ambientale o più semplicemente Codice Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006).
Con l’arrivo del Registro Elettronico non viene modificato quanto previsto dalla normativa, ma adattato al contesto digitale.

Il RENTRI offre gli strumenti per la trasmissione digitale del formulario rifiuti senza intervenire su quanto disposto dalla legge. Il trasporto dei rifiuti e il loro conferimento all’impianto di destinazione è infatti dettagliato all’articolo 193 del Testo Unico Ambientale.

Le specifiche riguardanti le informazioni contenute nel documento di accompagnamento, così come le istruzioni sulla vidimazione da parte delle Camere di commercio, il numero delle copie previste e le responsabilità degli operatori della filiera di gestione dei rifiuti continuano a fare riferimento a questo impianto legislativo.

La tracciabilità dello smaltimento rifiuti industriali è assicurata dai documenti di carico e scarico, il registro dedicato, e dal formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti: con l’introduzione di RENTRI l’intento è digitalizzare le procedure per sveltirle e renderle più trasparenti e immediatamente disponibili agli organi di controllo.

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